IAS plus

Storia di IAS 27

settembre 1987 Exposure Draft E30 Bilancio Consolidato e Contabilizzazione delle Partecipazioni in Controllate
aprile 1989 IAS 27 Bilancio Consolidato e Contabilizzazione delle Partecipazioni in Controllate
1 gennaio 1990 data Effettiva di IAS 27 (1989)
1994 IAS 27 è stato riformattato
dicembre 1998 Lo IAS 27 è stato modificato dallo IAS 39 Strumenti finanziari: Il riconoscimento e la Misura in vigore il 1 ° gennaio 2001
18 dicembre 2003 versione rivista dello IAS 27, emesso dallo IASB
1 gennaio 2005 data Effettiva di IAS 27 (2003)
25 giugno 2005 Bozza di Proposta di Emendamenti al principio IFRS 3 e IAS 27
10 gennaio 2008 Revisione dello IAS 27 (2008) emanate
22 Maggio 2008 IAS 27 modificato per il Costo di una Filiale nel Bilancio Separato della Capogruppo in sede di Prima Adozione degli Ifrs
22 Maggio 2008 IAS 27 modificato per Annuale di Miglioramenti agli Ifrs 2007, relativa alla valutazione delle partecipazioni detenute per la vendita ai sensi dell’IFRS 5, nel bilancio separato
1 gennaio 2009 data di Efficacia del due Maggio 2008 modifiche
1 Luglio 2009 data di Efficacia dello IAS 27 (2008). Deloitte ha pubblicato un’edizione speciale della newsletter IAS Plus relativa alle revisioni di gennaio 2008 dell’IFRS 3 e dello IAS 27 (PDF 123k).
6 Maggio 2010 IAS 27 modificato per Annuale di Miglioramenti agli Ifrs 2010
1 luglio 2010 data Effettiva di Maggio 2010 emendamento allo IAS 27
12 Maggio 2011 IAS 27 (2008) è stato sostituito dallo IAS 27 Bilancio Separato (2011) e IFRS 10 Bilancio Consolidato vigore il 1 ° gennaio 2013

Relative Interpretazioni

  • IFRIC 17 Distribuzioni di Attività Non liquide ai soci
  • il SIC-12 Consolidamento – società a destinazione specifica
  • IAS 27 (rivisto 2003) sostituisce il SIC-33 Consolidamento e di Patrimonio netto – i Diritti di Voto Potenziali e di Assegnazione della partecipazione

Riepilogo dello IAS 27

Obiettivi dello IAS 27

IAS 27, ha il duplice obiettivo di definizione di standard per essere applicato:

  • nella preparazione e presentazione del bilancio consolidato di un gruppo di entità sotto il controllo di un genitore; e
  • nella contabilizzazione di partecipazioni in controllate, entità controllate congiuntamente e collegate quando un’entità elegge, o è richiesta dalle normative locali, di presentare bilanci separati (non consolidati).

Definizioni chiave

Bilancio consolidato: il bilancio di un gruppo presentato come quello di un’unica entità economica.

Controllata: un’entità, inclusa un’entità non incorporata come una partnership, controllata da un’altra entità (nota come controllante).

Genitore: un’entità che ha una o più controllate.

Controllo: il potere di governare le politiche finanziarie e operative di un’entità in modo da ottenere benefici dalle sue attività.

Identificazione delle controllate

Il controllo si presume quando la controllante acquisisce più della metà dei diritti di voto dell’entità. Anche quando più della metà dei diritti di voto non viene acquisita, il controllo può essere evidenziato dal potere:

  • oltre la metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori, o
  • di governare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo; o
  • di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; o
  • di esercitare la maggioranza dei voti, in una riunione del consiglio di amministrazione.

SIC-12 fornisce altri indicatori di controllo (basati su rischi e ricompense) per le entità a scopo speciale (SPE). Le SPE dovrebbero essere consolidate qualora la sostanza della relazione indichi che la SPE è controllata dall’entità segnalante. Ciò può verificarsi anche quando le attività della SPE sono predeterminate o quando la maggioranza dei voti o del patrimonio netto non è detenuta dall’entità dichiarante.

Presentazione del bilancio consolidato

Una controllante è tenuta a presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in società controllate-con la seguente eccezione:

Un genitore non è necessario (ma) presentazione del bilancio consolidato se e solo se tutte le seguenti quattro condizioni sono soddisfatte:

  1. il padre è di per sé una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un’altra entità e gli altri proprietari, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non oggetto, il genitore non redige un bilancio consolidato;
  2. il padre di debito o strumenti rappresentativi di capitale non negoziati in un mercato pubblico;
  3. il genitore non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
  4. the ultimate o qualsiasi controllante intermedia del genitore redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standards.

I conti consolidati dovrebbero includere tutte le controllate della controllante, sia nazionali che estere:

  • Non vi è alcuna esenzione per una controllata la cui attività è di natura diversa da quella della controllante.
  • Non vi è alcuna esenzione per una controllata che opera sotto severe restrizioni a lungo termine che compromettono la capacità della controllata di trasferire fondi alla controllante. Tale esenzione era inclusa nelle versioni precedenti dello IAS 27, ma nel rivedere lo IAS 27 nel dicembre 2003 lo IASB ha concluso che tali restrizioni, di per sé, non precludono il controllo.
  • Non vi è alcuna esenzione per una controllata che era stata precedentemente consolidata e che ora è detenuta per la vendita. Tuttavia, una controllata che soddisfa i criteri IFRS 5 come attività detenuta per la vendita deve essere contabilizzata in base a tale Principio.

Le SPE (Special Purpose Entities) dovrebbero essere consolidate quando la sostanza della relazione indica che la SPE è controllata dall’entità dichiarante. Ciò può verificarsi anche quando le attività della SPE sono predeterminate o quando la maggioranza dei voti o del patrimonio netto non è detenuta dall’entità dichiarante.

Una volta che una partecipazione cessa di rientrare nella definizione di controllata, dovrebbe essere contabilizzata come collegata ai sensi dello IAS 28, come joint venture ai sensi dello IAS 31 o come investimento ai sensi dello IAS 39, a seconda dei casi.

Procedure di consolidamento

I saldi infragruppo, le transazioni, i proventi e le spese dovrebbero essere eliminati per intero. Le perdite infragruppo possono indicare che dovrebbe essere rilevata una perdita di valore sull’attività correlata.

I rendiconti finanziari della controllante e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato dovrebbero essere tutti redatti alla stessa data di segnalazione, a meno che non sia impraticabile farlo. Se una determinata controllata non è in grado di redigere il proprio bilancio alla stessa data della controllante, devono essere effettuati adeguamenti per gli effetti di operazioni o eventi significativi che si verificano tra le date del bilancio della controllata e del bilancio della controllante. E in nessun caso la differenza può essere superiore a tre mesi.

Il bilancio consolidato deve essere redatto utilizzando criteri contabili uniformi per operazioni simili e altri eventi in circostanze simili.

Le partecipazioni di minoranza dovrebbero essere presentate nello stato patrimoniale consolidato all’interno del patrimonio netto, ma separate dal patrimonio netto della capogruppo. Anche le partecipazioni di minoranza nell’utile o nella perdita del gruppo dovrebbero essere comunicate separatamente.

Se le perdite applicabili alla minoranza superano la partecipazione di minoranza nel patrimonio netto della controllata in questione, l’eccesso e le eventuali ulteriori perdite attribuibili alla minoranza sono a carico del gruppo, a meno che la minoranza non abbia un obbligo vincolante e possa compensare le perdite. Quando le perdite eccedenti sono state recuperate dal gruppo, se la controllata in questione riporta successivamente utili, tutti questi utili sono attribuiti al gruppo fino a quando non sia stata recuperata la quota di minoranza delle perdite precedentemente assorbite dal gruppo.

Cessione parziale di una partecipazione in una controllata

La contabilità dipende dal mantenimento o dalla perdita del controllo:

  • Cessione parziale di un investimento in una controllata mentre viene mantenuto il controllo. Questo è contabilizzato come un’operazione di capitale proprio con i proprietari, e l’utile o la perdita non è rilevato.
  • Cessione parziale di un investimento in una controllata che comporta la perdita del controllo. La perdita di controllo determina la rideterminazione della partecipazione residua al fair value. Qualsiasi differenza tra fair value e valore contabile è un utile o una perdita sulla cessione, rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio. Successivamente, applicare lo IAS 28, lo IAS 31 o lo IAS 39, a seconda dei casi, alla rimanente partecipazione.

Acquisizione di ulteriori azioni della controllata dopo aver ottenuto il controllo

L’acquisizione di ulteriori azioni della controllata dopo aver ottenuto il controllo è contabilizzata come operazione di equity con i proprietari (come l’acquisizione di “azioni proprie”). L’avviamento non è rimisurato.

Bilancio separato della controllante o dell’investitore in un’entità collegata o controllata congiuntamente

Nel bilancio individuale della controllante/investitore, le partecipazioni in controllate, collegate e in entità controllate congiuntamente devono essere contabilizzate:

  • al costo, o
  • conformemente allo IAS 39.

La capogruppo/investitore applica la stessa contabilizzazione per ciascuna categoria di investimenti. Le partecipazioni classificate come detenute per la vendita ai sensi dell’IFRS 5 sono contabilizzate ai sensi di tale IFRS. Gli investimenti riportati al costo dovrebbero essere valutati al più basso tra il loro valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita. La valutazione delle partecipazioni contabilizzate conformemente allo IAS 39 non viene modificata in tali circostanze. Un’entità deve rilevare un dividendo da un’entità controllata, da un’entità controllata congiuntamente o da una collegata nell’utile (perdita) d’esercizio nel proprio bilancio separato quando è stabilito il suo diritto a ricevere il dividendo.

Informativa

Informativa richiesta nel bilancio consolidato:

  • la natura della relazione tra la capogruppo e la controllata, quando la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto,
  • le ragioni per cui il possesso, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto o voto potenziali di una partecipata non costituisce controllo,
  • la data di riferimento del bilancio di una controllata, quando tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è una data di riferimento del bilancio o per un periodo che è diverso da quello della controllante, e il motivo per cui si utilizza una data o un periodo di segnalazione diverso, e
  • la natura e la portata di eventuali restrizioni significative sulla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante sotto forma di dividendi in contanti o di rimborsare prestiti o anticipazioni.

Informazioni richieste nel bilancio separato che sono preparate per una controllante che è autorizzata a non preparare il bilancio consolidato:

  • il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che l’esenzione dal consolidamento è stata utilizzata; il nome e il paese di costituzione o residenza dell’entità il cui bilancio consolidato conforme agli IFRS è stato prodotto per uso pubblico; e l’indirizzo in cui tali bilanci consolidati sono ottenibili,
  • un elenco degli investimenti significativi in controllate, entità a controllo congiunto e collegate, compresi il nome, il paese di costituzione o residenza, la quota di partecipazione azionaria e, se diversa, la quota di potere di voto detenuta, e
  • una descrizione del metodo utilizzato per contabilizzare i suddetti investimenti.

Informazioni integrative richieste nel bilancio separato di una controllante, di un investitore in un’entità controllata congiuntamente o di un investitore in una società collegata:

  • il fatto che il bilancio separato e i motivi per cui tali dichiarazioni sono preparati, se non richiesto dalla legge,
  • un elenco di significative partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e collegate, tra cui il nome, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea, e
  • una descrizione del metodo utilizzato per l’account per i suddetti investimenti.

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